La cabina estetica: normativa, regole e tipologie
La cabina estetica è uno spazio dedicato ai trattamenti estetici e si sviluppa nelle farmacie italiane a partire dal 2008/2010 anche se i primi esempi di cabine esistono da oltre 10 anni in alcune realtà evolute di farmacie che per storia o per vocazione hanno sempre avuto un occhio di riguardo verso il mondo della bellezza e dei servizi annessi alla cosmetica. La definizione di cabina estetica può essere così riassunta: è lo spazio destinato al benessere e ai trattamenti, separato dall’ambiente farmacia attraverso porte, anticamera e auspicabilmente insonorizzazioni adatte, gestito da una estetista qualificata che si assume le responsabilità di legge legate alla sicurezza dei trattamenti. Ma come rispettare tutti i parametri, le normative e le discipline che la legge richiede? In questo approfondimento proveremo a sciogliere tutti i dubbi per rispettare la normativa per cabina estetica in farmacia.
Cabina estetica: la normativa
La possibilità di esercizio dell’attività di estetica all’interno delle farmacie non rappresenta una novità, in quanto già prevista nell’ambito della Legge 1/90 che reca, al comma 2 dell’art.7 “Le imprese autorizzate ai sensi della legge 11 giugno 1971, n. 426, alla vendita di prodotti cosmetici possono esercitare l’attività di estetista a condizione che si adeguino al regolamento comunale di cui all’articolo 5 e che gli addetti allo svolgimento di tale attività siano in possesso del requisito professionale previsto dall’articolo 3. Per le medesime imprese non sussiste l’obbligo dell’iscrizione all’albo provinciale delle imprese artigiane”. Per tali imprese, quindi, proprio in quanto appartenenti al settore commerciale, non sussiste l’obbligo dell’iscrizione all’albo provinciale delle imprese artigiane (altrimenti vi sarebbe l’obbligo di un doppio inquadramento anche ai fini previdenziali e contributivi). Va evidenziato che, in base a tale norma, l’attività commerciale di vendita di cosmetici può essere svolta contestualmente all’attività di estetista (nel rispetto delle condizioni ivi indicate) senza dover rispettare alcun criterio di prevalenza dell’una o dell’altra attività (attivo patrimoniale, volume dei ricavi o altro). È opportuno sottolineare che, anche se la norma prescinde dal criterio della prevalenza, ai fini del mantenimento della qualifica di impresa artigiana, occorre rispettare il requisito della prevalenza del lavoro prestato dall’imprenditore artigiano rispetto al processo produttivo dell’impresa e che, quindi, l’attività di natura commerciale non prevalga rispetto a quella artigiana.
Una volta che sono state espletate tutte le pratiche burocratiche per la creazione di una cabina estetica in farmacia, è il momento di concentrarsi sulla realizzazione della stessa. Risulta quindi molto importante verificare lo spazio a disposizione all’interno della farmacia da dedicare alla cabina estetica. La metratura è infatti determinante per capire quale tipo di servizio si può offrire alla propria clientela. Sotto i 6 mq sarà possibile creare un Box Cosmetico, un Corner Cosmetico oppure una cabina estetica viso. A partire da 9 mq la cabina estetica potrà fornire trattamenti viso e corpo. Infatti, come regolato dalla normativa 1/90 che regola la creazione di cabina estetica in farmacia: “La superficie deve garantire sicurezza, mobilità e comfort per colei che opera e per colei che riceve il servizio”.
La disciplina di riferimento per esercitare l’attività
La disciplina di riferimento per l’esercizio di attività di estetista è contenuta nella legge statale (n. 1 del 4/1/1990), nonché nelle norme regionali di programmazione e, infine, nei regolamenti comunali che prevedono anche i requisiti igienico-sanitari dei locali nei quali si svolge l’attività. L’ente che rilascia l’autorizzazione all’esercizio dell’attività e che disciplina in concreto tutti i requisiti dell’attività è il Comune, dietro parere della Asl competente. La normativa infatti recita che “L’attività di estetista è disciplinata dalle disposizioni contenute nella legge 4/1/1990, n.1 (G.U. Serie Generale n,4 del 5/1/1990), nonché dalle norme emanate dalla Regione e dal Comune di cui all’art.5 della legge stessa. Le attività di cui al primo comma non possono essere praticate in forma itinerante. L’apertura di un esercizio di estetista è subordinata all’autorizzazione da parte del Sindaco previo parere favorevole del Servizio di I.P. dell’U.S.L. competente per territorio sui requisiti igienici dei locali, sull’idoneità delle attrezzature e suppellettili (preferibilmente monouso) e sull’osservanza delle norme di sicurezza per quanto riguarda l’uso di apparecchi elettromeccanici per uso estetico. Sono, comunque, fatte salve le norme regionali. È vietato l’uso di apparecchi elettromedicali di qualsiasi specie non ricompresi nell’allegato alla legge 4/1/1990, n.1. 5.Deve essere rispettata la normativa sulla preparazione ed impiego dei cosmetici”.
È quindi il caso, in pratica, di contattare sia il Comune, sia la Asl di riferimento per poter istruire al meglio la richiesta di autorizzazione. Infatti, l’apertura di una cabina estetica in farmacia è subordinata all’autorizzazione da parte del Sindaco, che basa la propria scelta sul parere favorevole del Servizio di I.P. dell’A.S.L. competente per territorio, che avrà a sua volta verificato i requisiti igienici dei locali, l’idoneità delle attrezzature e suppellettili (preferibilmente monouso) e l’osservanza delle norme di sicurezza per quanto riguarda l’uso di apparecchi elettromeccanici per uso estetico. Lo spazio è infatti determinante per capire quale tipo di servizio si può offrire alla propria clientela: su metrature ridotte, sarà possibile creare un Box Cosmetico o un Corner Cosmetico per estetica viso, mentre aumentando la superficie si potrà disporre di una cabina estetica per trattamenti viso e corpo. Infatti, come regolato dalla normativa 1/90: “La superficie deve garantire sicurezza, mobilità e comfort per colei che opera e per colei che riceve il servizio”. I requisiti igienico-sanitari e le caratteristiche dei locali, degli impianti e delle attrezzature sono disciplinate dagli specifici regolamenti comunali.
Top Quality Pharmacy: dispositivi su misura per la nuova Farmacia dei Servizi
Nel corso degli ultimi anni la cabina estetica ha assunto un ruolo sempre più importante all’interno delle Farmacie, a conferma di un cambiamento di paradigma da parte delle persone, che non si limitano più alla cura, ma cercano risposte in grado di garantire un benessere a 360°: bellezza e salute in totale armonia. Da queste nuove esigenze nascono le tecnologie TQP. Top Quality Pharmacy vuole affiancare lo specialista e supportarlo con device innovativi creati su misura per lo spazio farmacia e per i suoi clienti. TQP non si limita a offrire una soluzione al problema di marginalizzazione del farmacista, vuole fornire risposte anche al cliente finale.